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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero 7) del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle
leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' abrogato.
Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini
che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del
primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.