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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - L'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 15. - L'imposta si applica per scaglioni di incremento
imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene
moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di
acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di
alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e
maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione
moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in
cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o
trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione
di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.
L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei
limiti seguenti:
a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;
b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;
c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;
d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;
e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;
f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento
di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento"".
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - Le misure delle aliquote stabilite per gli anni
1979 e 1980 ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni,
si intendono riferite agli scaglioni di incremento imponibile
previsti dall'articolo 15 dello stesso decreto, come risulta
sostituito dal precedente articolo 2.
I comuni nei quali sono stabilite per l'anno 1980 aliquote
inferiori a quelle massime possono modificare le misure applicabili
nel secondo semestre di tale anno con deliberazione adottata dal
consiglio, ai sensi dell'articolo 16 del decreto indicato nel
precedente comma, entro il 28 febbraio 1980 ed inviata all'organo di
controllo non oltre il 10 marzo dello stesso anno. Copia autentica
della deliberazione divenuta esecutiva deve essere fatta pervenire
non oltre il 30 aprile 1980 al Ministero delle finanze che entro il
successivo 31 maggio deve pubblicare l'elenco delle nuove aliquote".
"Art. 2-ter. - All'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dopo il terzo comma e' aggiunto
il seguente:
"L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le
decisioni dei vari gradi del contenzioso"".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art 3. - Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche
ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto
ed a tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare
dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello
determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in
vigore.
Nella definizione dei rapporti di cui al precedente comma si ha
riguardo, per l'applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 24
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,
e successive modificazioni, all'incremento risultante dalla
dichiarazione al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 14 dello
stesso decreto".