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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e' sostituito dal seguente:
"E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a
scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati
od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di
energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la
prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da
seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei
materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di
una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di
rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di
rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo
comma.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e' effettuata la designazione degli organismi o dei
soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza
previsti dal precedente comma".