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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Coloro che provengono dagli equipaggi delle unita' navali in
dotazione all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015, in un ruolo
speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque
anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la
gente di mare, a prescindere dal limite di eta' previsto
dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i
sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli
270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, purche' siano in possesso dei requisiti
indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del
servizio:
1) meccanico, navale di prima classe:
a) abbiano raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza
classe;
b) abbiano compiuto quattro anni di navigazione in servizio di
macchina dei quali almeno uno su unita' dotate di propulsione
endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
L'abilitazione e' valida solo per navi con propulsione endotermica;
2) meccanico navale di seconda classe per motonavi:
a) abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore;
b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici
per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unita' dotate di
propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - LAGORIO -
FOSCHI - SIGNORELLO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO