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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, e' modificato come
segue:
"Capo dell'Ordine militare d'Italia e' il Presidente della
Repubblica.
Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia e' il
Ministro della difesa.
L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque
membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra
ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle
tre Forze armate.
E' segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una
delle classi dell'Ordine".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - SARTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO