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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge 11 decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 626,
concernente norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di
polizia, con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis. - Le modalita' di raccolta, valutazione e
classificazione, la natura e l'entita' dei dati e delle informazioni
di cui alla lettera a) dell'articolo 3, l'accesso ad essi e l'uso, la
tutela dei singoli nonche' i controlli complessivi saranno regolati
per legge.
Art. 3-ter - (Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di
polizia). - Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue
attribuzioni di coordinamento, impartisce direttive ed emana
provvedimenti per stabilire collegamenti tra le sale operative delle
forze di polizia e istituisce, in situazioni di particolare
necessita', con proprio decreto, d'intesa con i Ministri interessati,
sale operative comuni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO