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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo
1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di
personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni,
comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma
restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.