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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi
applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque
denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto
dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che
erano gia' perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge,
in virtu' di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.