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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 133. - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove
l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a
rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita'
spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella
misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso,
non inferiore a lire cinquecento.
L'indennita' non e' dovuta per la notificazione a mezzo del
servizio postale.
Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si
applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973,
n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui
all'articolo 142".