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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'attestato di idoneita' rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del
regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e' equiparato a tutti gli
effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte
ausiliaria di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954,
n. 1046.
In via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono alla
riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso
dell'abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico
che abbiano prestato servizio continuativo per un periodo non
inferiore a due anni e siano in servizio all'entrata in vigore della
presente legge, ammettendoli ai corsi per infermieri professionali.
L'ammissione ai corsi avviene nel rispetto dei seguenti principi:
il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi non puo'
essere inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado; gli
aspiranti all'ammissione devono inoltre superare un esame-colloquio
diretto all'accertamento di un adeguato livello culturale generale
corrispondente al decimo anno di formazione scolastica. Le regioni
promuovono iniziative per preparare il personale a sostenere detto
esame-colloquio. A tale scopo possono avvalersi della collaborazione
degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione. Le
regioni provvederanno a formare le commissioni per l'espletamento di
detto esame-colloquio con la partecipazione di un rappresentante
degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione.
Dall'esame sono esonerati gli aspiranti aventi titolo all'ammissione
al terzo anno di scuola secondaria superiore;
la durata dei corsi non puo' essere inferiore a tre anni
scolastici;
nell'ambito dei corsi di cui al capoverso precedente possono
essere previsti particolari piani di studio che tengano conto
dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi nei
rispettivi precedenti corsi abilitanti in modo che la durata
complessiva dell'insegnamento teorico-pratico non sia inferiore a
quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 13
ottobre 1975, n. 867;
gli allievi parteciperanno all'esame finale di Stato che si
svolgera' secondo la vigente normativa;
per i dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche e private
detti corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro, ad
eccezione delle attivita' di tirocinio che possono coincidere con i
turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel
rispetto delle modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.
Al personale che frequenta i corsi di cui al precedente comma viene
corrisposto un assegno di studio dell'importo massimo di L. 120.000
annue, in relazione alla regolare partecipazione ai corsi.
Il personale, ammesso ai corsi di riqualificazione, e' esentato dal
lavoro straordinario; in ogni caso l'assegno di studio non e'
cumulabile con qualsiasi forma di retribuzione per lavoro
straordinario.