Legge Ordinaria n. 243 del 03/06/1980 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1980 n. 163)
Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'attestato  di  idoneita' rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del
regio  decreto  16  agosto  1909,  n.  615, e' equiparato a tutti gli
effetti   al  certificato  di  abilitazione  all'esercizio  dell'arte
ausiliaria  di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954,
n. 1046.
  In  via  straordinaria  e  per  non oltre cinque anni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge le regioni provvedono alla
riqualificazione  professionale  di  coloro  che  siano  in  possesso
dell'abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico
che  abbiano  prestato  servizio  continuativo  per  un  periodo  non
inferiore  a due anni e siano in servizio all'entrata in vigore della
presente  legge,  ammettendoli ai corsi per infermieri professionali.
L'ammissione ai corsi avviene nel rispetto dei seguenti principi:
    il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi non puo'
essere  inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado; gli
aspiranti  all'ammissione  devono inoltre superare un esame-colloquio
diretto  all'accertamento  di  un adeguato livello culturale generale
corrispondente  al  decimo  anno di formazione scolastica. Le regioni
promuovono  iniziative  per  preparare il personale a sostenere detto
esame-colloquio.  A tale scopo possono avvalersi della collaborazione
degli  organi  periferici del Ministero della pubblica istruzione. Le
regioni  provvederanno a formare le commissioni per l'espletamento di
detto  esame-colloquio  con  la  partecipazione  di un rappresentante
degli  organi  periferici  del  Ministero  della pubblica istruzione.
Dall'esame  sono esonerati gli aspiranti aventi titolo all'ammissione
al terzo anno di scuola secondaria superiore;
    la  durata  dei  corsi  non  puo'  essere  inferiore  a  tre anni
scolastici;
    nell'ambito  dei  corsi  di  cui  al capoverso precedente possono
essere  previsti  particolari  piani  di  studio  che  tengano  conto
dell'insegnamento   teorico-pratico   acquisito   dagli  allievi  nei
rispettivi   precedenti  corsi  abilitanti  in  modo  che  la  durata
complessiva  dell'insegnamento  teorico-pratico  non  sia inferiore a
quanto  prescritto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
ottobre 1975, n. 867;
    gli  allievi  parteciperanno  all'esame  finale  di  Stato che si
svolgera' secondo la vigente normativa;
    per  i  dipendenti  da  istituzioni sanitarie pubbliche e private
detti  corsi  si  svolgono  al  di  fuori  dell'orario  di lavoro, ad
eccezione  delle  attivita' di tirocinio che possono coincidere con i
turni  di  lavoro,  compatibilmente con le esigenze di servizio e nel
rispetto  delle  modalita'  previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.
  Al personale che frequenta i corsi di cui al precedente comma viene
corrisposto  un  assegno di studio dell'importo massimo di L. 120.000
annue, in relazione alla regolare partecipazione ai corsi.
  Il personale, ammesso ai corsi di riqualificazione, e' esentato dal
lavoro  straordinario;  in  ogni  caso  l'assegno  di  studio  non e'
cumulabile   con   qualsiasi   forma   di   retribuzione  per  lavoro
straordinario.
 

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