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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
L'impiegato dello Stato, il cui coniuge - dipendente civile o
militare della pubblica amministrazione - presti servizio all'estero,
puo' chiedere di essere collocato in aspettativa qualora
l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare
servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge, o qualora
non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita'
in questione.