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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale docente, in possesso del richiesto titolo di studio e
di specializzazione, che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbia prestato, per almeno tre anni, compreso l'anno
scolastico 1979-80, servizio di insegnamento nelle scuole elementari
speciali parificate dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 del testo
unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, anche se
gestite dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, o dagli enti
locali, e che abbia cessato o cessi da tale attivita' di insegnamento
presso le dette scuole in data successiva all'inizio dell'anno
scolastico 1977-78, in conseguenza della soppressione o della
riduzione delle classi, ha titolo ad essere trasferito, a domanda,
alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo provinciale del
personale insegnante delle scuole elementari statali secondo le
anzianita' possedute.
Il predetto personale e' utilizzato prioritariamente nelle classi
elementari speciali funzionanti nella provincia, o per le attivita'
di sostegno.