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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Termini per l'emanazione delle norme delegate e di un testo unico
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza
universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale
docente delle universita', con la osservanza dei principi e dei
criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.
Il Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere e coordinare
in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte
le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle
universita', apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste
dal loro coordinamento.