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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale
per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo,
firmati a Roma il 26 luglio 1978.