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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153,
concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti
locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il secondo comma e' soppresso.
All'articolo 2, nel primo comma, le parole: decreto-legge 19
dicembre, sono sostituite con le parole: decreto-legge 29 dicembre;
nel terzo comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli
con i quali siano state concesse indennita' in analogia a quella
spettante alle forze di polizia per servizio di istituto;
al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
ed alle indennita' in esso previste, operando i relativi
conguagli a carico o a favore del personale interessato.
All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad
aziende sono sostituite dalle parole: i loro consorzi ed aziende.
All'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di
economicita' lo richiedono puo' procedersi all'appalto dell'intera
opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano
finanziario pluriennale di spesa.
All'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno
potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al
comma precedente, possono far ricorso alla facolta' di cui al quinto
comma qualora siano stati adottati successivamente al 1 gennaio 1980
o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e
sempreche' la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore
a lire duecento;
dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento
delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai
bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di
societa' per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di piu' enti
locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di
maggioranza, puo' essere provveduto mediante la contrazione di un
mutuo la cui annualita' di ammortamento, che dovra' essere iscritta
fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del
successivo articolo 21, e' integralmente rimborsata all'ente o agli
enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio
bilancio.
All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola:
personale, sono aggiunte le parole: nonche' dalla concessione dei
miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per
il triennio 1979-1981.
All'articolo 26, nel primo comma, e' aggiunto, in fine, seguente
periodo:
La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in
occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti
politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, e'
applicata nella misura ridotta ad un terzo;
il secondo comma e' soppresso;
nel terzo comma, le parole: dei precedenti commi sono sostituite
dalle parole: del precedente comma;
al quinto comma, le parole: ai precedenti commi nonche' le parole:
dagli stessi commi sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
al primo comma e dallo stesso comma.
L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a
provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi
degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme
insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilita' alle norme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,
n. 421.
Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli
elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto
stesso.
Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente:
a) sono precisate, per i residui attivi, le azioni da
intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute
all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere
effettuate;
b) sono determinate, per i residui passivi, le somme:
1) impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute,
relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in
deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il
relativo debito non e' prescritto;
2) impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate,
esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980.
La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere
ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio
1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati
dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1980, che li
accompagna con una loro relazione.
Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto
consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad
un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati
con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di
controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del
controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai
Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne
restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto
esame.
Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per
la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma,
risulta a chiusura del conto consuntivo 1980, e' data copertura
mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello
Stato, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del
tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI. Le
somministrazioni di detti mutui devono essere destinate in via
prioritaria alla regolarizzazione dei rapporti debitori fra enti
locali derivanti da quote di concorso obbligatorio.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del
tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980,
sono stabilite le modalita' che gli enti interessati devono osservare
per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la
compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal
presente articolo.
I comuni e le province possono provvedere agli adempimenti di cui
al presente articolo prima o contestualmente all'approvazione del
conto consuntivo 1979. In tale caso, la verifica straordinaria dei
residui si intende riferita agli esercizi 1979 e precedenti e le
operazioni di mutuo di cui al sesto comma sono effettuate con
riferimento ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per
la quota che, dopo le operazioni contabili stabilite, risulta a
chiusura del conto consuntivo 1979.
All'articolo 35, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al
terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui
alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini
assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.
All'articolo 36, nel primo comma, le parole: della CISPEL -
Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali sono
sostituite dalle seguenti: dell'AICCE - Associazione italiana per il
consiglio dei comuni d'Europa, della FIARO - Federazione italiana
associazioni regionali ospedaliere.
All'articolo 41, il primo comma e' soppresso.