Legge Ordinaria n. 304 del 26/06/1980 (Pubblicata nella G.U. del 10 luglio 1980 n. 188)
Revisione dell'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico  dei  sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del
Corpo  degli  agenti di custodia, di cui all'articolo 2 della legge 2
dicembre 1975, n. 603, e' stabilito come segue:

marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 240
marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 300
marescialli ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 345
brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.170
appuntati e guardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.171
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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