Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660,
recante misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, l'ultimo comma e' soppresso.
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre
1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) "Prodotti petroliferi,
carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi", dopo il numero
4 e' aggiunto il seguente:
"5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorche' adibiti
a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o
comunque associate, nei quantitativi e con le modalita' stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria".
L'articolo 2 e' soppresso.
L'articolo 4 e' soppresso.
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Il termine del 31 dicembre, 1979 previsto dal secondo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816,
convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979,
n. 53, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente
all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro
e ipotecarie.
Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:
1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui
all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica nonche' le prestazioni di servizi
rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione
dei fabbricati stessi;
2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.
847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
nonche' quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di
distribuzione calore-energia;
3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle
opere di cui ai numeri 1 e 2;
4) le cessioni delle opere di cui al numero 2, effettuate dalle
imprese costruttrici.
Le disposizioni del comma precedente, limitatamente alle operazioni
indicate al numero 1, hanno effetto dal 1 gennaio 1980".
All'articolo 14, nel primo comma, le parole: 18 dicembre 1979 sono
sostituite dalle seguenti: 21 dicembre 1979; nel secondo comma, le
parole: tra il 1 novembre ed il 15 dicembre 1979 sono considerati
tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 1979 sono sostituite
dalle seguenti: tra il 1 ottobre ed il 15 dicembre 1979 sono
considerati tempestivi se effettuati entro il 21 dicembre 1979.
L'articolo 15 e' soppresso.
All'articolo 16, nel primo comma, le parole: litri dieci e: litri
cinquanta sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: litri
trenta e: litri centocinquanta.