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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre
1974.