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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri sono stabiliti come segue:
sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio . . . 600
marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia . . 3.500
marescialli d'alloggio capi . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900
marescialli d'alloggio ordinari . . . . . . . . . . . . . . 3.900
brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . 10.100
appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e
allievi carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.000
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000
Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di
battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati a cariche
speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.