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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Classificazione dei compensi
I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria
in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennita'.
Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.