Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e' sostituito dal seguente:
"Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui al
precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la
partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non
oltre il 1980, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile
potra' essere corrisposto in contanti il controvalore della razione
viveri".
E' convalidata la corresponsione in contanti del controvalore della
razione viveri effettuata prima dell'entrata in vigore della presente
legge, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di
bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - LAGORIO -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO