Legge Ordinaria n. 33 del 29/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1980 n. 59)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,   concernente   il
finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  le  prestazioni
sanitarie ed economiche dal 1 gennaio 1980, nonche'  la  proroga  dei
contratti stipulati dalle  pubbliche  amministrazioni  in  base  alla
legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni: 
 
  all'articolo 1: 
    i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: 
    "A decorrere dal 1 gennaio 1980,  per  i  lavoratori  dipendenti,
salvo quanto previsto dal successivo sesto comma,  le  indennita'  di
malattia e di maternita' di cui all'articolo 74, primo  comma,  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi  diritto
a  cura  dei  datori  di  lavoro  all'atto  della  responsione  della
retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha
ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo  del  datore
di lavoro di corrispondere, anticipazioni a e'  norma  dei  contratti
collettivi in  ogni  caso,  non  inferiori  al  50  per  cento  della
retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio. 
    Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia  contributiva,
con le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto nazionale  della
previdenza sociale, i dati relativi alle  prestazioni  economiche  di
malattia e di maternita', nonche' alla  prestazione  ai  donatori  di
sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584,  e  alla  indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui  all'articolo  8
della legge 9 dicembre 1977, n. 903,  erogate  nei  periodi  di  paga
scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo  a
conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli  dei
contributi e delle altre somme dovute all'Istituto  predetto  secondo
le disposizioni previste in materia di assegni familiari,  in  quanto
compatibili."; 
    il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
    "Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo
a favore del datore di lavoro, l'INPS 6 tenuto a rimborsare l'importo
del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta  giorni  dalla
presentazione della denuncia stessa;  scaduto  il  predetto  termine,
l'Istituto e tenuto a corrispondere sulla somma risultante, a credito
gli interessi legali  a  decorrere  dal  novantesimo  giorno,  e  gli
interessi  legali  maggiorati   di   5   punti,   a   decorrere   dal
centottantesimo giorno.  Qualora  la  denuncia  contributiva  risulti
inesatta o incompleta, il termine di  novanta  giorni  decorre  dalla
data in cui il datore di lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o
integrare la denuncia stessa."; 
    il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
    "L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto  delle  prestazioni  di
malattia e maternita' per i lavoratori agricoli, esclusi i  dirigenti
e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato  per  i
lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e  familiari;
per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi  dal   lavoro   che   non
usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni"; 
    dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti: 
    "Si applicano comunque le modalita' disciplinate dai primi cinque
commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. 
    Ai soci delle compagnie  del  ramo  industriale  e  carenanti  di
Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto
e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste  a  carico  del
fondo assistenza sociale lavoratori portuali  di  cui  alla  suddetta
legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli
organismi interessati."; 
    nel decimo comma, le parole: "lire 100 mila", sono sostituite con
le seguenti: "lire 50 mila"; 
    l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  2.  -  Nei  casi  di  infermita'  comportante  incapacita'
lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e  consegna  al
lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio  e
la durata presunta della  malattia  secondo  gli  esemplari  definiti
nella convenzione nazionale unica per la disciplina  normativa  e  il
trattamento economico dei medici generici  e  pediatri  stipulata  ai
sensi  dell'articolo  9  della  legge  29  giugno  1977,  n.  349,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
    Il lavoratore e' tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a
recapitare o a  trasmettere,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, il certificato e la attestazione di cui al primo  comma,
rispettivamente al datore di lavoro e  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale o alla struttura pubblica  indicata  dallo  stesso
Istituto, d'intesa con la regione. 
    Le eventuali visite di controllo sullo stato  di  infermita'  del
lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio  1970,  n.
300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
o  della  struttura  sanitaria  pubblica  da  esso   indicata,   sono
effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni. 
    Il datore di lavoro deve tenere  a  disposizione  e  produrre,  a
richiesta,  all'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   i
certificati in suo possesso. Nelle ipotesi  di  cui  all'articolo  1,
sesto comma,  i  certificati  devono  essere  trasmessi  al  predetto
Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal  relativo
ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il  pagamento
agli aventi diritto delle prestazioni economiche  di  malattia  e  di
maternita'."; 
  all'articolo 3: 
    nel primo comma, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
    "e) sacerdoti secolari e  ministri  di  culto  delle  confessioni
religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della  legge
22 dicembre 1973, n.  903,  nella  misura  comunque  determinata  per
l'anno 1979"; 
    nel secondo comma,  dopo  le  parole:  "partiti  politici",  sono
inserite le seguenti: "ed ai sacerdoti secolari e ministri  di  culto
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica"; 
    nel quarto  comma  le  parole:  "lettere  a),  b),  c)  d)"  sono
sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d) ed e)"; 
    l'ultimo comma e sostituito con i seguenti: 
    "A decorrere dal 1 gennaio 1980, in deroga a quanto previsto  dal
quarto comma all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978  n.  833  i
contributi  di  competenza  degli  enti  di  malattia  sono  riscossi
dall'INPS che versera', entro la fine di ciascun mese, a  partire  da
quello di  febbraio  1980,  nell'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato un acconto pari a un
dodicesimo  dell'80  per  cento  dei  contributi  di  competenza  per
l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al  netto  di
eventuali  quota  fiscalizzate  e   dei   contributi   dovuti   dalle
amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento  autonomo
o dotate di autonomia amministrativa che  provvederanno  direttamente
al versamento  degli  stessi  a  bilancio  dello  Stato.  I  relativi
conguagli saranno effettuati  con  le  modalita'  e  le  scadenze  da
stabilirsi con decreto del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con
quello del lavoro e della previdenza sociale. 
    Le amministrazioni statali di cui al  comma  precedente  dovranno
versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge  17
agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero  aperto
ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i  contributi  di
cui alla lettera b) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 
60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto
corrente fruttifero aperto presso  la  tesoreria  centrale  intestato
"Cassa  depositi  prestiti  -   Sezione   autonoma   per   l'edilizia
residenziale legge n. 457 del 1978". 
    Fino all'effettivo  trasferimento  alle  unita'  sanitari  locali
delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo
69 della legge stessa."; 
  all'articolo 4: 
    dopo il primo comma e inserito il seguente: 
    "Il termine previsto dal  secondo  comma  dell'articolo  112  del
testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,
e' elevato a tre anni."; 
    il secondo comma e sostituito dal seguente: 
    "La  prestazione  economico-previdenziale  di  cui  al  punto  3)
dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, e'  direttamente
corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente pubblico datore di
lavoro."; 
    il terzo comma e' soppresso; 
  all'articolo 5: 
    nel primo comma, le  lettere  d)  ed  e)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    "d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o
convenzionati; 
    e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni  ordinarie
erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle  casse  mutue
delle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  fatte  salve  quelle
autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo  di
cura."; 
    dopo il primo comma, e' inserito il seguente: 
    "E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza  ospedaliera  in
forma indiretta, secondo le modalita' ed  i  limiti  stabiliti  dalle
vigenti leggi regionali. Le  regioni  prevedono  eventuali  forme  di
assistenza specialistica indiretta."; 
    i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: 
    "Per  l'assistenza   specialistica   convenzionata,   in   attesa
dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e  alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  stabilire  norme  finalizzate  alla
erogazione  delle  prestazioni  nei  limiti   previsti   dall'accordo
nazionale  del  14  luglio  1973  tra  gli  enti  mutualistici  e  la
Federazione nazionale degli ordini dei medici e con  le  tariffe  ivi
stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti
salvi gli eventuali conguagli  derivanti  dalla  futura  convenzione.
Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni  restano  ferme  le
modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti."; 
    dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti: 
    "Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza  sanitaria
a cittadini stranieri in base a  trattati  e  accordi  internazionali
bilaterali  o  multilaterali,  gli  stranieri  residenti  in   Italia
possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma. 
    Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate,
nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per
malattia, infortunio e maternita'. 
    Con il provvedimento previsto  dall'articolo  63,  quarto  comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure  e  le
modalita' della partecipazione alla spesa sanitaria  da  parte  degli
stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di  cui
al precedente comma, nonche' le rette di degenza da  porre  a  carico
degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi  del
settimo comma."; 
   i commi sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti: 
    "Fino  all'emanazione  della  disciplina   legislativa   prevista
rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre  1978,
n. 833, e del decreto di cui al primo comma  dell'articolo  70  della
stessa  legge,  sono  prorogati  tutti  i   poteri   dei   commissari
liquidatori nominati ai Sensi dell'articolo 72 della citata legge  23
dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori  delle  gestioni  e
servizi di assistenza  sanitaria  delle  Casse  marittime  adriatica,
tirrena e meridionale, nonche', per la parte riguardante le  suddette
materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi  di
amministrazione della Croce rossa italiana. Detti  commissari  devono
operare nel rispetto di  direttive  emanate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e  Bolzano  nell'ambito  delle  finalita'
richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attivita' degli
enti e assicurato nelle forme e con le  modalita'  gia'  seguite  nel
1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'articolo 4  della
legge 2 maggio 1969, n. 302, in  base  a  decreti  del  Ministro  del
tesoro, di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e della sanita'. 
    Fino  all'emanazione  della  disciplina  legislativa  di  cui  al
richiamato  articolo  37  le   regioni   continuano   ad   assicurare
l'assistenza ospedaliera fuori del territorio  nazionale  sulla  base
delle vigenti disposizioni. 
    Fino all'effettivo trasferimento  alle  unita'  sanitarie  locali
delle funzioni di  cui  alla  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  i
commissari liquidatori di cui alla legge  29  giugno  1977,  n.  349,
limitatamente alle attivita' sanitarie, anche in  deroga  ai  vigenti
ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi  o
di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle
direttive dei  competenti  organi  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le  finalita'  e  gli
obiettivi del Servizio sanitario nazionale. 
    Restano fermi i compiti  degli  ispettorati  del  lavoro  di  cui
all'articolo  21  della  legge  23  dicembre  1978,  n.   833,   fino
all'istituzione dell'istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni
alle  unita'   sanitarie   locali.   Gli   ispettorati   del   lavoro
nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresi' assicurare il
rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate  al  comma
precedente."; 
    dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
    "Art. 6-bis. - Le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nel
riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad  esse  assegnate
ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
trattengono le somme occorrenti per il finanziamento  dei  servizi  e
presidi sanitari gestiti direttamente dalle province,  in  quanto  le
relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670. 
    Le  somme  trattenute  sono  amministrate  secondo  le  norme  di
contabilita' emanate  dalla  regione  Trentino-Alto  Adige  ai  sensi
dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e dello articolo 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474."; 
  all'articolo 8: 
    il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Al fine di assicurare una disciplina uniforme  del  servizio  di
tesoreria delle unita' sanitarie locali, con decreto del Ministro del
tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la
commissione interregionale di cui  all'articolo  13  della  legge  16
maggio 1970, n.  281,  sono  approvati  i  criteri  generali  per  la
predisposizione delle convenzioni di  tesoreria  da  stipulare  dalle
unita' sanitarie locali con le aziende di credito."; 
    i commi quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: 
    "Le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro  copia
del   provvedimento   regionale   previsto   dal   penultimo    comma
dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per  il
prelevamento dai propri conti correnti  delle  trimestralita'  dovute
alle unita'  sanitarie  locali.  L'accredito  avviene  ai  sensi  del
secondo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
    Le regioni, all'inizio di ciascun trimestre,  trasferiscono  alle
unita' sanitarie locali il 50 per cento delle quote trimestrali  alle
stesse assegnate, per la spesa  corrente,  ai  sensi  del  precedente
comma. Il residuo e'  trasferito  alle  unita'  sanitarie  locali  in
relazione alle effettive necessita' di cassa. I trasferimenti per  le
spese in conto capitale sono effettuati in relazione  alle  effettive
necessita'. 
    Le regioni prelevano dal conto corrente  fruttifero,  di  cui  al
terzo comma, quote non superiori a quelle da trasferire  alle  unita'
sanitarie locali a norma del precedente comma."; 
    il settimo, ottavo e nono comma sono soppressi; 
    dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: 
    "Art. 8-bis. - Dal 1 gennaio 1981 le unita' sanitarie locali e  i
rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti 
relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le 
    modalita' di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1978, n. 
  468."; l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - Ai sensi degli articoli 25 e 26  della  legge  5  agosto
1978,  n.  468,  al  fine  di  consentire  il  consolidamento   delle
operazioni interessanti il settore pubblico, nonche' il coordinamento
dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente: 
    "10) l'obbligo di  prevedere,  nell'ordinamento  contabile  delle
unita'  sanitarie   locali,   l'adeguamento   della   classificazione
economica e funzionale della spesa, della denominazione dei  capitoli
delle entrate e delle spese nonche' dei relativi codici,  ai  criteri
stabiliti con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
del Ministro del tesoro di concerto con il  Ministro  della  sanita',
sentita la commissione interregionale di cui  all'articolo  13  della
legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il  30  giugno  1980.
Fino  all'emanazione  del  predetto  decreto  del  Presidente   della
Repubblica, l'ordinamento contabile delle  unita'  sanitarie  locali,
per quanto attiene al presente obbligo,  dovra'  essere  conforme  ai
criteri contenuti nelle leggi di bilancio  e  di  contabilita'  delle
rispettive regioni di appartenenza.""; 
  l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 10. - Al  secondo  comma  dell'articolo  50  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Nei casi di inosservanza del termine  suindicato,  le  regioni  sono
tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi,  entro  i
successivi trenta giorni.""; 
  l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 11. - Fino all'istituzione dei ruoli nominativi  regionali  e
al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali,  degli
enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle  gestioni  autonome
in liquidazione nonche' degli  altri  enti  soppressi,  destinato  ai
servizi delle  unita'  sanitarie  locali;  fatto  divieto  agli  enti
medesimi di procedere ad assunzioni  anche  temporanee  di  personale
amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano
gia' iniziate le prove d'esame alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  Per il restante personale continuano ad applicarsi le  disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto-legge 8  luglio  1974,  n.  264,
convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386."; 
  l'articolo 12 e' soppresso; 
  all'articolo 13: 
    il comma che  viene  aggiunto  all'articolo  54  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, e sostituito dal seguente: 
    "Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale  e'  vietato
disporre investimenti per nuove strutture  immobiliari  e  per  nuovi
impianti di presidi sanitari."; 
  l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 14. - Le disposizioni di cui agli articoli 16,  primo  comma,
20, 21, commi primo e secondo,  22,  25,  26  e  29  della  legge  21
dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per  l'anno  1980  e,
conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni
stesse devono intendersi posticipati di un anno. 
  I limiti minimi di retribuzione  imponibile  disposti  con  decreti
emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo  20  della  legge  21
dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati  ogni  anno  dal  1980
nella stessa misura percentuale delle variazioni delle  pensioni  che
si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30  aprile
1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. 
  Il  contributo  di  adeguamento  dovuto  dagli  artigiani  e  dagli
esercenti  attivita'  commerciali  per  l'anno  1980   e'   calcolato
moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno  1978,  soggetto
alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge  3  giugno
1975, n. 160, per il  coefficiente  2,3;  la  misura  dei  contributi
contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori  diretti,  mezzadri  e
coloni e' soggetta alla variazione di cui  al  predetto  articolo  22
della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
  L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10  della
legge  3  giugno  1975,  n.  160,  si  applica  anche  alle  pensioni
supplementari e alle pensioni inferiori  al  trattamento  minimo,  in
sostituzione dell'aumento di  cui  all'articolo  19  della  legge  30
aprile 1969, n. 153. 
  La disposizione di cui al precedente comma si  applica  anche  alle
pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177. 
  Per gli addetti  ai  servizi  domestici,  le  retribuzioni  orarie,
contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre  1978,  n.  843,
sono aumentate, per  l'anno  1980,  tenendo  conto  delle  variazioni
dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979. 
  Con effetto dal 1 gennaio 1979 gli ultimi due  commi  dell'articolo
19 della  legge  21  dicembre  1978,  n.  843,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a
carico della gestione che ha liquidato la pensione avente  decorrenza
piu' remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione  che  eroga
la pensione di importo piu' elevato. Qualora una delle pensioni sia a
carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti
predetti sono a carico della gestione che  eroga  il  trattamento  in
cifra fissa. 
  Nei casi di  concorso  di  piu'  pensioni  a  carico  della  stessa
gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla  pensione
diretta. 
  Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano  alle
pensioni  integrate  al  trattamento  minimo  e  alle   pensioni   ai
superstiti con piu' titolari". 
  All'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e'  aggiunto,
con effetto dal 1 gennaio 1979, il seguente comma: 
  "Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma  non  si
applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari"."; 
  dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 14-bis. - In  attesa  della  legge  di  riforma  del  sistema
pensionistico, con effetto dal  1  luglio  1980,  gli  importi  delle
pensioni alle quali si applica  la  perequazione  automatica  di  cui
all'articolo 19 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge 3  giugno
1975,  n.  160,  sono  aumentati  in  misura  pari  alla   variazione
percentuale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini  della
scala nobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria che  si
determina  confrontando  il  valore  medio  dell'indice  relativo  al
semestre agosto 1979-gennaio 1980 con  quello  relativo  al  semestre
febbraio 1979-luglio 1979. 
  Con la stessa decorrenza, le pensioni  alle  quali  si  applica  la
norma di cui al terzo comma dell'articolo 10  della  legge  3  giugno
1975, n. 160, vengono aumentate  di  una  quota  aggiuntiva  pari  al
prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per
ciascun punto in lire 1.910 mensili,  per  il  numero  dei  punti  di
contingenza che sono stati accertati per i lavoratori  dell'industria
nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980. 
  Gli aumenti di pensione  di  cui  al  secondo  comma  del  presente
articolo  non  sono  cumulabili  con  la  retribuzione  percepita  in
costanza  di  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  di  terzi.   La
trattenuta deve, comunque, fare  salvo  l'importo  corrispondente  al
trattamento minimo di pensione. 
  Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi  dalla  misura
della pensione  da  assoggettare  alla  perequazione  annuale  avente
decorrenza dal 1 gennaio dell'anno 1981."; 
  "Art. 14-ter. - In  attesa  della  legge  di  riforma  del  sistema
pensionistico, per l'anno 1980 e con  effetto  dal  1  gennaio  1980,
l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della
legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni,  e'  elevato  a  L.  102.350.  L'importo  predetto   e'
comprensivo dell'aumento derivante con effetto  dal  1  gennaio  1980
dall'applicazione  della  disciplina  della  perequazione  automatica
delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969,  n.
153, e successive modificazioni ed integrazioni."; 
  "Art. 14-quater. - In attesa della legge  di  riforma  del  sistema
pensionistico, con effetto dal 1 maggio 1980 e limitatamente all'anno
1980, ai titolari di  pensione  integrata  al  trattamento  minimo  a
carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti,  della  gestione
speciale per i lavoratori  delle  miniere,  cave  e  torbiere  e  del
soppresso Fondo invalidita', vecchiaia e superstiti  per  gli  operai
delle miniere di zolfo della Sicilia e' attribuita una  maggiorazione
a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili. 
  Le pensioni il cui ammontare risulti  compreso  tra  l'importo  del
trattamento   minimo   e   l'importo   integrato    dalla    predetta
maggiorazione,   sono   aumentate,   ove    sussista    il    diritto
all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo  complessivo
determinato ai sensi del precedente comma. 
  In attesa della legge di riforma  del  sistema  pensionistico,  con
effetto dal 1 luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai  titolari
di pensione integrata  al  trattamento  minimo  a  carico  del  Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti, della  gestione  speciale  per  i
lavoratori delle miniere, cave  e  torbiere  e  del  soppresso  Fondo
invalidita', vecchiaia e superstiti per gli operai delle  miniere  di
zolfo della Sicilia, qualora la pensione  sia  stata  attribuita  per
effetto di un numero di settimane di  assicurazione  e  contribuzione
obbligatoria  effettiva  non  inferiore  a  781,  e'  attribuita  una
ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione pari  a  L.  10.000
mensili. 
  L'importo mensile delle pensioni  attribuite  ai  sensi  del  comma
precedente, nel caso  in  cui  risulti  compreso  tra  l'importo  del
trattamento   minimo   e   l'importo   integrato    dalla    predetta
maggiorazione, e' aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione
al minimo, fino a raggiungere l'importo  complessivo  determinato  ai
sensi del precedente comma."; 
  "Art. 14-quinquies. - In attesa della legge di riforma del  sistema
pensionistico e della parificazione dei trattamenti di  pensione  dei
coltivatori diretti, coloni  e  mezzadri,  degli  artigiani  e  degli
esercenti attivita' commerciali a quelli dei  lavoratori  dipendenti,
con  effetto  dal  1  luglio  1980  e  limitatamente  all'anno  1980,
l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a  carico  delle
gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e  mezzadri,  degli
artigiani e degli esercenti attivita' commerciali  e'  elevato  a  L.
142.950 mensili. 
  La norma di cui al comma  precedente  si  applica  ai  titolari  di
pensione di vecchiaia e di anzianita', ai  titolari  di  pensione  ai
superstiti nonche' ai titolari di pensione di invalidita' che abbiano
raggiunto l'eta' di  pensionamento  per  vecchiaia  prevista  per  le
gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 
  Ai titolari di pensione di invalidita' integrata al minimo che  non
abbiano raggiunto l'eta' di pensionamento per vecchiaia prevista  per
le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e' attribuito un aumento
mensile  pari  a  L.  10.000  con  effetto  dal  1  luglio   1980   e
limitatamente all'anno 1980."; 
  "Art.  14-sexies.  -  Agli  oneri  derivanti  al   Fondo   pensioni
lavoratori  dipendenti  per  l'anno  1980   dall'applicazione   degli
articoli 14-bis e 14-quater del presente decreto,  valutati  in  lire
1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando,  con
decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 marzo 1980  e
fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote
contributive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo  12  della
legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al  24,20  per
cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e  dal
12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico  dei  datori
di  lavoro;  e  quanto  a  lire  817  miliardi  con   un   contributo
straordinario dello Stato di pari importo. 
  Agli oneri  derivanti  alle  gestioni  speciali  per  i  lavoratori
autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli  articoli  14-bis  e
14-quinquies del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi,  si
provvede: 
    a) quanto a lire 120 miliardi mediante  un  contributo  capitario
aggiuntivo di  L.  72.000  a  carico  degli  iscritti  alla  gestione
speciale degli artigiani; 
    b) quanto a lire 112 miliardi mediante  un  contributo  capitario
aggiuntivo di  L.  72.000  a  carico  degli  iscritti  alla  gestione
speciale degli esercenti attivita' commerciali; 
    c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni:  per  lire  230  miliardi
mediante un contributo capitario aggiuntivo di L.  60.000  annue  per
gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni  non
montani, e per lire 226  miliardi  con  un  contributo  straordinario
dello Stato di pari importo. 
  All'onere  derivante  dall'applicazione  degli  articoli  14-bis  e
14-ter per i titolari di pensione  sociale  di  cui  all'articolo  26
della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per  l'anno  finanziario
1980 in  lire  172  miliardi,  si  provvede  mediante  corrispondente
integrazione del contributo  dovuto  dallo  Stato  al  Fondo  sociale
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la
legge  21  luglio  1965,  n.  903,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
  Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a  carico  dello  Stato
per  l'anno  1980  di  cui  ai  commi  precedenti  si  provvede   con
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno  medesimo,  all'uopo  utilizzando
per lire 637 miliardi l'accantonamento "Sgravi contributivi  disposti
per il contenimento del costo del lavoro  e  dell'inflazione"  e  per
lire 578 miliardi l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri  dei
bilanci degli enti ospedalieri pubblici"."; 
  "Art. 14-septies. - Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo  mensile
della pensione non reversibile spettante  ai  ciechi  civili  di  cui
all'articolo 2 della legge 27  maggio  1970,  n.  382,  e  successive
modificazioni, nonche' della pensione  di  invalidita'  di  cui  agli
articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e  successive
modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui
confronti sia  stata  accertata  una  totale  o  parziale  inabilita'
lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per  i  sordomuti
di cui  all'articolo  1  della  legge  26  maggio  1970,  n.  381,  e
successive  modificazioni,   che   viene   definito   "pensione   non
reversibile",  e'  elevato  a  L.  100.000  comprensive  dell'aumento
derivante  dall'applicazione,  nell'anno  1980,  della   perequazione
automatica prevista dall'articolo 7 della legge  3  giugno  1975,  n.
160. 
  Le pensioni di cui al comma  precedente  sono  erogate  per  intero
anche ai ciechi civili,  ai  mutilati,  agli  invalidi  civili  e  ai
sordomuti ospiti di istituti o case di riposo. 
  I benefici di cui ai commi primo e secondo sono  estesi  ai  ciechi
titolari di pensione di cui all'articolo  1  della  legge  27  maggio
1970, n. 382, minori di diciotto anni. 
  Con decorrenza 1 luglio 1980  i  limiti  di  redditi  di  cui  agli
articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,  convertito
con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n.  114,  e  successive
modificazioni, sono elevati a  L.  5.200.000  annui,  calcolati  agli
effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli  indici  di
valutazione  delle  retribuzioni   dei   lavoratori   dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. 
  Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente  il  limite  di
reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei  mutilati  e
degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17  della  legge  30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e'
fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati  agli  effetti  dell'IRPEF
con esclusione del reddito percepito da altri componenti  del  nucleo
familiare di cui il soggetto interessato fa parte. 
  Il limite di reddito di cui al comma  precedente  sara'  rivalutato
annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori
dell'industria rilevate dallo ISTAT agli effetti della  scala  mobile
sui salari. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili. 
  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  del  presente  articolo,
valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di  previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
utilizzando parzialmente l'accantonamento  "Potenziamento  del  Corpo
della guardia di finanza". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."; 
  "Art. 14-octies. - Per assicurare la  tempestiva  attuazione  della
legge 7 febbraio 19791, n.  29,  e  del  presente  decreto-legge,  il
limite massimo  delle  prestazioni  oltre  l'orario  normale  di  cui
all'articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975,  n.  70,  e'
elevato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980,  a
400 ore."; 
  "Art. 14-novies. - Nel primo comma dell'articolo unico della  legge
24 dicembre 1979, n. 669, le parole: "spettano per gli  anni  1980  e
1981" sono sostituite dalle seguenti: 
    "spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981"."; 
  all'articolo 16: 
    il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "La maggiorazione dell'interesse di dilazione e  di  differimento
di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978,  n.  843,
e' fissata nella  misura  di  tre  punti  e  decorre  dalla  data  di
emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23."; 
  all'articolo 17: 
    il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Per le aziende esercenti la pesca e  per  i  piloti  dei  porti,
limitatamente all'anno 1980, i  contributi  di  cui  al  primo  comma
verranno  determinati  sulla  base  delle  retribuzioni  vigenti  nel
settore  per  l'anno  1979,  ulteriormente   aumentate   secondo   il
meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge  22
febbraio 1973, n. 27."; 
  l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 20. - All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,
e' aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente: 
    "Le regioni possono assegnare parte  dei  predetti  beni  in  uso
all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale,  per  le
esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui  agli  articoli
74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per le  esigenze  delle  sezioni  circoscrizionali
dell'impiego"."; 
  all'articolo 22: 
    nel primo comma le parole:  "A  decorrere  dal  periodo  di  paga
successivo a quello in corso al 31  dicembre  1979"  sono  sostituite
dalle seguenti: "In attesa del riordino organico di tutta la  materia
concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli  oneri  sociali,  a
decorrere dal periodo di paga successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980."; 
  dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  "L'espressione  "imprese  manifatturiere  ed  estrattive"  di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n.  15,  convertito
con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, deve  intendersi
comprensiva    delle    imprese    impiantistiche     del     settore
metalmeccanico."; 
  il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le riduzioni  di  cui  al  primo  comma  operano  nel  limite  dei
contributi dovuti per la parte  a  carico  delle  imprese  agli  enti
pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. 
  Sono  esclusi  dal  beneficio   i   contributi   dovuti   per   gli
  apprendisti."; l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 23. - Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi
di lavoro dipendente e dei redditi  di  cui  all'articolo  47,  primo
comma, lettera a) del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con
altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di  L.
2.500.000 compete, in aggiunta alle detrazioni di cui  agli  articoli
15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'articolo 59 della legge  21
dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di L. 28.000
annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione  trova
applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo  23
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600."; 
  dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 23-bis. - Agli  istituti,  enti,  ospedali  e  presidi  delle
unita' sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del
Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime
convenzionale, si applicano le norme  di  cui  all'articolo  7  della
legge 11 giugno 1974, n. 252, purche' non abbiano fini  di  lucro  ed
assicurino un trattamento per carichi di  famiglia  non  inferiore  a
quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797."; 
  "Art. 23-ter. - Le regioni,  con  la  collaborazione  delle  unita'
sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980  la  situazione
complessiva dei conti  consuntivi  degli  enti  ospedalieri  e  delle
amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e  relativi
interessi  per  ricoveri  in  istituti  psichiatrici  alla   chiusura
dell'esercizio 1979, attraverso  una  revisione  straordinaria  delle
partite  dei  residui   attivi   e   passivi   ed   un   accertamento
dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti  al  31
dicembre 1979. 
  Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro
della sanita', udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite
le modalita' per l'erogazione, attraverso  le  regioni,  delle  somme
necessarie  alla  definitiva  estinzione  di  tutte   le   passivita'
pregresse accertate con la verifica  prevista  dal  precedente  comma
fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai
conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979. 
  Per l'estinzione delle suddette  passivita'  viene  iscritta  nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro  per  l'anno
1980 la somma di lire 1.500 miliardi. 
  Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno  medesimo,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Sistemazione  degli  squilibri
dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici"."; 
  "Art. 23-quater. - I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980,
provvedono, secondo le modalita'  stabilite  dall'Istituto  nazionale
della  previdenza  sociale,  a  regolarizzare  la  propria  posizione
debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre  1979,  con
versamento in unica soluzione dei  contributi  dovuti  alle  gestioni
previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo  stesso
Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni  amministrative
e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed
il versamento dei contributi  stessi,  ivi  compresi  quelli  di  cui
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089,  in  materia
di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle  spese
di giudizio. 
  La procedura di cui sopra  trova  applicazione  anche  in  fase  di
contenzioso ed anche nel caso in  cui  il  debito  sia  in  corso  di
soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle  rate  non
ancora versate. 
  Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per
i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali."; 
  "Art.  23-quinquies.  -  Gli  adempimenti  per  l'accertamento,  la
riscossione ed il recupero in via giudiziale dei  contributi  sociali
di malattia e di ogni  altra  somma  ad  essi  connessa  relativi  ai
periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto nazionale
della previdenza sociale. 
  E' abrogato il terzo comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. 
  L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le
gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le
somme stesse si riferiscono. 
  Per le azioni di surrogazione di cui all'articolo 1916  del  codice
civile, riferite agli anni 1979  e  precedenti,  l'INPS  subentra  ai
disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile  1980  dal  60°
giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. 
  Ai contributi di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre  1978,
n. 833, dovuti per i lavoratori dipendenti, si applica il termine  di
prescrizione stabilito dall'articolo 41 della legge 30  aprile  1969,
n. 153. 
  La disposizione di cui al precedente comma si  applica  anche  alle
prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto."; 
  l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 24. - Per l'attuazione dei compiti  attribuiti  al  Ministero
della  sanita'  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale,  il
personale di cui all'articolo 67 della legge  23  dicembre  1978,  n.
833, in servizio presso il Ministero  della  sanita',  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
unitamente al personale che sara' assegnato entro 11  limite  massimo
di 100 unita' con le procedure previste dall'articolo 6  della  legge
29  giugno  1977,  n.  349,  per  le  esigenze  della  programmazione
sanitaria nazionale, dell'ufficio per  l'attuazione  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833,  e   dell'assistenza   sanitaria   di   cui
all'articolo 37 della stessa legge, e trasferito, dal 1 luglio  1980,
al Ministero medesimo in deroga alle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. 
  Puo' essere  altresi'  destinato  al  Ministero  della  sanita'  il
personale di cui al terzo  comma  dell'articolo  67  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833. 
  In attesa che si provveda  al  riordinamento  del  Ministero  della
sanita', ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre  1978,  n.
833, detto personale e' inquadrato  in  apposito  ruolo  speciale  da
istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
lavoro e della previdenza sociale; con lo stesso decreto, sentite  le
organizzazioni sindacali  rappresentate  nel  CNEL,  sara'  stabilita
l'equiparazione tra  le  qualifiche  dell'ordinamento  statale  e  le
posizioni del personale trasferito,  fermo  restando  il  trattamento
economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975,  n.  70,  e
relativi accordi sindacali. 
  Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati per il secondo
semestre dell'anno 1980 in lire 3 miliardi, sono iscritti nello stato
di previsione della spesa del Ministero della  sanita'.  A  tal  fine
viene corrispondentemente ridotto lo  stanziamento  previsto  per  il
capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro."; 
  dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 24-bis. - In attuazione dei compiti  attribuiti  all'Istituto
superiore di sanita' dalla legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  ed  in
particolare dagli articoli 6,  9,  27  e  58,  i  posti  in  organico
previsti nei quadri I, II e III della tabella B, annessa alla legge 7
agosto 1973, n. 519, sono aumentati rispettivamente  del  venticinque
per cento, del cinquanta per cento e del dieci per cento. 
  E' istituito un  posto  di  dirigente  generale,  con  funzione  di
direttore dei servizi amministrativi e  del  personale  dell'Istituto
superiore di sanita'. 
  I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  sono
rideterminati in tre unita' nella qualifica di  dirigente  superiore,
con funzione di capo servizio, e in dieci unita' nella  qualifica  di
primo  dirigente,  con  funzione  di  direttore  di  divisione.  Alla
copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo
dirigente si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  1  della  legge  30
settembre 1978, n. 583. 
  All'onere  derivante   dall'attuazione   del   presente   articolo,
nell'anno finanziario 1980, si provvede a carico  del  capitolo  4501
dello stato  di  previsione  del  Ministero  della  sanita',  per  il
medesimo anno finanziario. 
  Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833, e' abrogato. 
  I  posti  portati  in  aumento,  esclusi  quelli   delle   carriere
direttive, sono attribuiti agli idonei dei  concorsi,  gia'  banditi,
che saranno portati a termine entro un anno dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto."; 
  "Art. 24-ter. - I benefici previsti dal decreto delegato di cui  al
quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, sono estesi, limitatamente alle qualifiche o  posizioni
funzionali iniziali, al  personale  degli  enti  locali,  degli  enti
ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri  enti  soppressi,  da
trasferire alle unita' sanitarie locali, in servizio continuativo  da
almeno sei mesi alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto-legge. 
  Il personale della  Croce  rossa  italiana,  comunque  in  servizio
all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche,  e'
immesso nei ruoli nominativi regionali  del  personale  del  Servizio
sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1),  dell'articolo  47
della  predetta  legge,  previo  concorso  riservato  per  titoli  da
espletarsi dall'amministrazione di appartenenza e purche' in possesso
dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di eta',  prescritti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi."; 
  "Art. 24-quater. - Gli oneri relativi alle competenze spettanti  al
personale comandato  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale ai sensi dell'articolo 67 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833,  sono  a   carico   dell'Istituto   medesimo   che   provvedera'
direttamente  al  pagamento  delle  competenze  stesse  al  personale
interessato. 
  Nel termine di sei mesi dalla data  del  provvedimento  di  comando
adottato dai commissari liquidatori, il personale  di  cui  al  comma
precedente e'  trasferito  all'INPS  e  iscritto  in  apposito  ruolo
speciale in attesa della rideterminazione delle  dotazioni  organiche
che sara' deliberata dal Consiglio di  amministrazione  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale in conseguenza  del  trasferimento
del personale degli enti  mutualistici  e  delle  gestioni  sanitarie
soppresse."; 
  "Art. 24-quinquies.  -  Il  personale  indicato  al  settimo  comma
dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' quello
comunque in servizio  presso  le  amministrazioni  pubbliche  diverse
dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi  17
agosto 1974, n. 386, e 29  giugno  1977,  n.  349,  e'  assegnato  ad
amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro  della
sanita',  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite   le
amministrazioni interessate. 
  Con lo stesso decreto il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentiti i Ministri  interessati,  disciplinera'  l'assegnazione  agli
enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70,
del  personale  di   cui   al   primo   comma   nonche'   di   quello
provvisoriamente assegnato ai ruoli  unici  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  618,  in  base  alla
legge 21 ottobre 1978, n. 641,  in  armonia  con  le  norme  previste
dall'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo  8
del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. 
  Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che
non avra' trovato collocazione presso gli enti pubblici di  cui  alla
tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' inquadrato, non  oltre
il 31 dicembre 1980, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di
equiparazione  da  fissare,  sentite  le   organizzazioni   sindacali
rappresentate nel CNEL. 
  Fino alla data del  definitivo  inquadramento,  a  detto  personale
continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di  fine
servizio previsto dalle leggi  e  dagli  ordinamenti  degli  enti  di
provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre
1979, n. 509. 
  All'istituzione dei  ruoli  si  provvede  per  ogni  Ministero  con
decreto del Presidente della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro
competente di concerto con il Ministro del tesoro  e,  per  le  altre
amministrazioni   pubbliche,   con   atto   dei   competenti   organi
deliberanti. 
  Gli oneri relativi al  personale  trasferito  alle  amministrazioni
statali, valutati, per il secondo semestre dell'anno 1980, in lire  5
miliardi, sono a carico della gestione di liquidazione,  assunta  dal
Ministero del  tesoro  ai  sensi  dell'articolo  77  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833. A tal fine viene  corrispondentemente  ridotto
lo stanziamento previsto al capitolo 5941 dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero del tesoro."; 
  l'articolo 25 e' soppresso; 
  all'articolo 26: 
    il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni  ai  sensi
della legge 1 giugno 1977, n.  285,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro  il  30
giugno 1980 i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli
articoli 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data."; 
  l'ultimo comma e' soppresso; 
  dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 26-bis. - La durata di esecuzione dei progetti  specifici  di
servizi socialmente utili, predisposti  dalle  amministrazioni  dello
Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo,  ai  sensi  della
legge  1  giugno  1977,  n.  285,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, e', in ogni caso, stabilita in  ventiquattro  mesi.  La
residua durata dei progetti specifici e' utilizzata precipuamente per
le attivita' di formazione dei giovani."; 
  "Art. 26-ter. - Entro i trenta giorni precedenti  la  scadenza  dei
rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a  sostenere  un
esame di idoneita' per l'immissione nei ruoli  delle  amministrazioni
dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo. 
  I giovani  sono  ammessi  esclusivamente  all'esame  relativo  alla
qualifica iniziale  di  ciascuna  carriera  cui  e'  equiparabile  la
qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione. 
  L'esame si effettua per ogni progetto specifico  e  consiste  nella
valutazione  dei  titoli,  con  particolare   riguardo   per   quelli
professionali  e  di   servizio   acquisiti   dal   giovane   durante
l'esecuzione del progetto, nonche' in una prova  scritta  o  pratica,
integrata da un colloquio. 
  I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneita' e le  modalita'
di  svolgimento  dello   stesso   sono   determinati   per   ciascuna
amministrazione, entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro e  con  il  Ministro  competente,  con  riferimento  a  quelli
previsti dalle norme vigenti per  l'accesso  mediante  concorso  alle
carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto e'  determinata,
altresi', l'equiparazione  di  cui  al  secondo  comma  del  presente
articolo. 
  Con  il  decreto  indicato  al  comma  precedente,  viene  altresi'
disciplinata l'ammissione all'esame di idoneita' degli  impiegati  di
ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti  alla
carriera immediatamente inferiore a quella per la  quale  e'  indetto
l'esame, sempreche' siano in possesso del titolo di studio  richiesto
per l'ammissione all'esame stesso. Gli impiegati che  hanno  superato
l'esame di idoneita' sono iscritti, in base al  punteggio  riportato,
nella graduatoria prevista dall'articolo 26-quater. Fino alla data di
immissione  nella  nuova  carriera,   con   le   procedure   previste
dall'articolo 26-quinquies, gli impiegati stessi conservano  a  tutti
gli effetti la posizione di ruolo posseduta."; 
  "Art. 26-quater. - I giovani che hanno  superato  l'esame  previsto
nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie  istituite  per
ogni ruolo  organico  esistente  presso  ciascuna  amministrazione  e
continuano  a  svolgere  la  propria  attivita'  presso   la   stessa
amministrazione con rapporti di lavoro  a  tempo  indeterminato  fino
all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo. 
  L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico
determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto  specifico.
Il punteggio riportato nell'esame determina  l'ordine  di  precedenza
esclusivamente per i giovani assunti per  l'esecuzione  dello  stesso
progetto specifico o di progetti specifici che abbiano  avuto  inizio
nella stessa data. In  caso  di  parita'  di  punteggio  l'ordine  di
precedenza e' determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5
del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  Al personale di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo  e'
attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il  trattamento  giuridico
dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonche'  il  relativo
trattamento  assistenziale  e  previdenziale.  Al  personale   stesso
continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo
previsto per i dipendenti  dello  Stato  addetti  alle  stesse  o  ad
analoghe mansioni."; 
  "Art. 26-quinquies. - Dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  presente  decreto  il  50  percento  dei  posti
disponibili presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  ivi  comprese
quelle  ad  ordinamento  autonomo,  che  hanno  realizzato   progetti
specifici,  e'  riservato  ai  giovani  iscritti  nelle   graduatorie
previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e
comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso
le stesse amministrazioni. 
  Il 50 percento dei  posti  disponibili  presso  le  amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno  realizzato
progetti  specifici  o  hanno  esaurito   le   graduatorie   di   cui
all'articolo precedente e' coperto attingendo dalle graduatorie delle
altre amministrazioni. Con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i  Ministri
competenti  e  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  maggiormente
rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione,
che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione  dei  giovani
nelle graduatorie. 
  Le amministrazioni di cui al  comma  precedente,  in  relazione  ai
propri  compiti  istituzionali,   possono   richiedere   ai   giovani
provenienti dalle altre  amministrazioni  la  frequenza  di  appositi
corsi di formazione. 
  Nel  quadro  delle  determinazioni  di   indirizzo   adottate   dal
Parlamento in  ordine  alla  ristrutturazione  delle  amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione
alle  effettive  esigenze  funzionali  il   Governo   provvedera'   a
presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  un  disegno  di  legge
diretto   alla   revisione   delle    dotazioni    organiche    delle
amministrazioni stesse."; 
  "Art. 26-sexies. - Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  26  e
seguenti si applicano anche ai giovani soci  di  cooperative  con  le
quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad  ordinamento
autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della
legge  1  giugno  1977,  n.  285,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni."; 
  "Art. 26-septies. - Le disposizioni di cui agli articoli  26-ter  e
seguenti  del  presente  decreto-legge  hanno  valore  di  norme   di
principio  e  di  indirizzo  per  le  regioni  che  provvederanno   a
disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie  uniche
regionali e l'ammissione dei giovani anche in enti diversi da  quelli
presso i quali hanno prestato attivita' anche  nelle  forme  previste
dall'articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285. 
  Le amministrazioni dello  Stato,  comprese  quelle  ad  ordinamento
autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con  il
Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze  e  dove  la
media degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1  giugno
1977, n. 285, e successive modificazioni e  integrazioni,  superi  la
media nazionale, a ricoprire un'aliquota dei  posti  disponibili  nei
propri ruoli con giovani iscritti  nelle  graduatorie  istituite,  ai
sensi del comma precedente, presso le  regioni  i  cui  territori  in
tutto o in parte siano compresi tra quelli indicati  nell'articolo  1
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati  e  salvo,  in
ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie. 
  Le disposizioni di cui agli articoli 26  e  seguenti  del  presente
decreto-legge si applicano anche  ai  giovani  assunti  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale. 
  Le relative norme di attuazione saranno adottate dal  consiglio  di
amministrazione  dell'Istituto  stesso  con  delibera   soggetta   ad
approvazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975,  n.
70."; 
  "Art. 26-octies.  -  All'onere  derivante  dall'applicazione  degli
articoli 26 e seguenti, valutato in  lire  140  miliardi  per  l'anno
1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge  1
giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Il Ministro del tesoro, in riferimento alle ripartizioni effettuate
dal CIPE delle somme recate dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e  dal
decreto-legge 6 luglio 1978, n.  351,  convertito  con  modificazioni
nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e autorizzato ad  effettuare,  con
propri decreti, variazioni compensative, anche in conto  residui  tra
le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal  CIPE
medesimo.". 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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