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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza,
eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del
Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un
limite massimo di L. 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire
dall'anno 1978.