Legge Ordinaria n. 335 del 08/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1980 n. 196)
Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'Associazione  nazionale  delle  guardie  di pubblica sicurezza,
eretta  in  ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre  1970,  n.  820,  e  sottoposta  alla  vigilanza e tutela del
Ministero  dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un
limite  massimo di L. 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire
dall'anno 1978.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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