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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180,
recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti
ottenuti dalla distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: produttori singoli
titolari di aziende agricole, sono aggiunte le seguenti: o altri
vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di
distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari;
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la
vendita dell'alcole, questo prodotto non potra' essere ad essa
conferito che allo, stato greggio, tenuto conto della richiesta del
mercato internazionale e della possibilita' del suo impiego piu'
razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le esigenze
del mercato interno; resta salvo il diritto al conferimento della
produzione di alcole buongusto prodotto prima dell'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - PANDOLFI -
BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO