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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I commi secondo e terzo dell'articolo unico della legge 18 marzo
1968, n. 294, sono soppressi.
La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in conseguenza
della concessione della riduzione del 30 per cento dei premi
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti, di cui
alla legge predetta, e' posta a carico della gestione ordinaria per
l'assicurazione nell'industria dello stesso Istituto.