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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a reclutare annualmente
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei limiti delle
vacanze esistenti nel relativo ruolo organico, un contingente di
guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti
nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui
ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta dalle
competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei
requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza.
L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
della difesa.
Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie e', a
tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale
alla ferma di leva per l'Esercito.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad
istituti di istruzione per un addestramento militare e
tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo
impiego dovra' tenersi conto del loro particolare grado di
addestramento.
Il servizio verra' svolto possibilmente nella regione o nelle aree
regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.