Legge Ordinaria n. 366 del 23/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 26 luglio 1980 n. 204)
Proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  periodo  di  durata  in  carica  delle  commissioni regionali e
provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n.
860, gia' prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 luglio
1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978,
n.  429,  e'  ulteriormente  prorogato  fino  a  che la regione, dopo
l'entrata  in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi
ai  sensi  dell'art.  117, primo comma, della Costituzione, non abbia
disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981.
 

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