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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e
provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n.
860, gia' prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 luglio
1978, n. 350, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978,
n. 429, e' ulteriormente prorogato fino a che la regione, dopo
l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi
ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, non abbia
disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981.