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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo
comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre
1971, n. 1114, viene consolidato, alla scadenza, per un ulteriore
periodo di anni quindici.
La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a
decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.