Legge Ordinaria n. 373 del 18/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1980 n. 209)
Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo  destinato  alle  esigenze  di Trieste, di cui al secondo
comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1,  ulteriormente  consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre
1971,  n.  1114,  viene  consolidato, alla scadenza, per un ulteriore
periodo di anni quindici.
  La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a
decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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