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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per
lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche,
previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, elevato con legge 10 maggio 1976, n. 344,
e' ulteriormente elevato a lire 4 miliardi e 50 milioni.
Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di
cinematografia di cui all'articolo 45, lettera i), della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito
dall'esercizio finanziario 1980 in lire un miliardo.
Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui
all'articolo 45, lettera o), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario
1980 in lire 500 milioni.