Legge Ordinaria n. 38 del 27/02/1980 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1980 n. 61)
Disposizioni transitorie per il personale non docente delle universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  I   servizi   di  ruolo  e  non  di  ruolo  prestati  nella  stessa
amministrazione  o in altre amministrazioni dal personale non docente
delle  universita'  e  degli  istituti  di istruzione universitaria e
degli   osservatori   astronomici   e  vesuviano  sono  riconosciuti,
indipendentemente  dai  benefici  gia'  riconosciuti  dalla  legge 24
maggio 1970, n. 336, ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 ottobre
1977,  n.  808, ai fini economici e della progressione della carriera
secondo  le  corrispondenze  delle carriere previste dalle tabelle di
classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato
allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
  La  ricostruzione  di  carriera si effettua anche nei confronti del
personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.
  Il  personale  non  docente  assunto  con  formale provvedimento di
incarico  alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977,
n.  808, e' inquadrato, mediante utilizzazione dei posti di organico,
nei  ruoli  del  personale  non docente delle universita' a decorrere
dalla  data  di entrata in vigore della citata legge 25 ottobre 1977,
n. 808.
  Le  relative  dotazioni  organiche  saranno  incrementate fino alla
concorrenza  della  eventuale  eccedenza di personale da immettere in
ruolo.
  La  riserva  dei  posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del
personale  non  docente  delle universita', prevista dall'articolo 19
della  legge  25  ottobre  1977,  n.  808, viene limitata ai concorsi
pubblicati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il  servizio prestato con la qualifica di operaio e' equiparato, ai
fini  sopra  indicati,  al  servizio  prestato  con  la  qualifica di
ausiliario.
  Gli  aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della
legge  25  ottobre  1977,  n.  808,  non  sono riassorbibili all'atto
dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella
quale  furono  concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto
al compimento delle prescritte anzianita' di anni 6, 10 e 15.
  I  benefici  previsti  dal  penultimo  comma dell'articolo 16 della
legge  25  ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del
personale  nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in
vigore della citata legge.
  I  benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano
anche  nei confronti del personale che abbia prestato servizio presso
universita' libere successivamente statizzate.
  Il  disposto  del  settimo  comma  dell'articolo  16 della legge 25
ottobre  1977,  n.  808,  si  intende  applicato  anche  ai  fini del
riconoscimento  di  anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui
al quarto comma dello stesso articolo 16.
  Le  norme  di  cui  all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n.
808,  si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le
modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972,  n.  748,  dei  posti  di  primo dirigente resisi disponibili a
seguito  degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni
alla   successiva   qualifica  superiore  saranno  disposte  dopo  il
riassorbimento  del  personale  in  eccedenza alla dotazione organica
dirigenziale complessiva.
  I  relativi  provvedimenti  sono esclusi dagli atti e provvedimenti
decentrati  a  norma  dell'articolo  2  della citata legge 25 ottobre
1977, n. 808.
  Il  secondo  comma  dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n.
808, e' sostituito dal seguente:
  "Le  assunzioni  nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e
degli operai permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla
citata  legge  2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi
nazionali  per titoli a richiesta dei rettori delle universita' e dei
direttori degli istituti di istruzione universitaria".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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