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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267,
concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi
spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole
statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami
finali dell'anno scolastico 1979-80 con le seguenti modificazioni:
Nel titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il
regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.
Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei
membri delle commissioni degli esami di maturita', il Ministero della
pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur
avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari
provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.
Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i
provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei
presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove
possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.
All'articolo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente:
Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti
professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai
componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di
idoneita' negli istituti e scuole di istruzione secondaria e
artistica, nonche' ai componenti le commissioni degli esami dei corsi
integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei
artistici e' corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai
presidenti e' corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.
All'articolo 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite
dalle seguenti: anno finanziario 1981.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - SARTI -
LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO