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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui
all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337,
destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti
dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con
legge 26 luglio 1975, n. 375, e' ulteriormente elevato a lire 1.500
milioni.
Il fondo e' destinato per un terzo ai circhi equestri e per due
terzi agli spettacoli viaggianti.
Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresi' concessi
contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti,
macchinari, attrezzature e beni strumentali.
Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere
concessi contributi per la effettuazione di spettacoli circensi
qualificati sul piano artistico ed organizzativo.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19, secondo,
terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337.
I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'articolo 19,
primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del
precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte
dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia
inferiore a quello dei contributi concessi.