Legge Ordinaria n. 406 del 18/07/1980 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1980 n. 214)
Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  a  quando  non  saranno recepite nell'ordinamento statuale le
direttive  C.E.E.  in materia di prevenzione incendi per le attivita'
alberghiere  esistenti  alla data di entrata in vigore della presente
legge  e  con  eccezione  delle attivita' stesse i cui titolari siano
gia'  in  possesso  del certificato di prevenzione incendi, i comandi
provinciali  dei  vigili  del  fuoco,  in deroga a quanto previsto al
terzo  comma dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono
autorizzati  a  rilasciare provvisoriamente, ai fini della licenza di
esercizio, un nulla osta per la prosecuzione dell'attivita' stessa.
  Esaminate  le caratteristiche dell'esercizio, i comandi provinciali
rilasceranno  il nulla osta provvisorio che conterra' le prescrizioni
tecniche  di  cui  all'allegato A, indispensabili, tenuto conto delle
attuali  condizioni  strutturali,  per la prosecuzione dell'esercizio
delle attivita' alberghiere esistenti.
  Dette   prescrizioni   tecniche,  che  avranno  validita'  limitata
all'entrata  in  vigore delle direttive C.E.E. di cui al primo comma,
dovranno essere attuate sotto la responsabilita' dell'esercente entro
sei  mesi  dal  rilascio  del  citato nulla osta da parte dei comandi
provinciali  dei  vigili  del fuoco. Per le attivita' alberghiere con
licenza  d'esercizio per attivita' stagionale, il predetto termine e'
di nove mesi.
  Il  predetto  nulla  osta  sara'  revocato  dai comandi provinciali
qualora,   a   seguito   dei   controlli   effettuati   su  richiesta
dell'interessato, le prescrizioni impartite non risultino attuate.
  Trascorso  il  termine  di  sei  mesi,  il  nulla  osta decadra' se
l'interessato  non abbia inoltrato domanda di controllo dell'avvenuta
attuazione delle prescrizioni impartite.
 

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