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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le
elezioni del 10 giugno 1979 dei rappresentanti italiani all'assemblea
dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' europea i partiti
politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi
finanziari nella misura complessiva di lire 15 miliardi.
Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che
abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.
I contributi sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 20 per cento della somma stanziata e' ripartita in misura
uguale tra i partiti che ne hanno diritto ai sensi del comma
precedente;
b) la somma residua e' ripartita tra i partiti aventi diritto in
proporzione ai voti ottenuti.
I contributi per le spese elettorali sono versati su domanda dei
rispettivi Segretari politici indirizzata al Presidente della Camera.
L'erogazione dei contributi e' disposta con decreto del Presidente
della Camera, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.