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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, e' aggiunto il seguente comma:
"In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per
l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di
grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un
numero di posti pari a quelli gia' disponibili alla data del bando e
a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello
di pubblicazione del bando stesso".