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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione
guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro e' corrisposta una
integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per
gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna
settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare
l'ammontare mensile di lire 600.000; detto importo massimo va
comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto
dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo
massimo e' aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato
nell'anno precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - FOSCHI -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO