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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e' sostituito dal seguente:
"I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e
possono essere confermati per una sola volta".