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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A coloro che, in qualita' di ufficiali o sottufficiali, effettivi o
di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per
tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di
partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, anche una
qualifica gerarchica partigiana per un'attivita' di comando svolta
per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di
liberazione della zona in cui operarono, e' concessa, a titolo
onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del
collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento
avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.