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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo
1968, n. 249, e dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775,
nella parte di cui alla lettera d) del primo comma, recante norme
sulla composizione del consiglio di amministrazione delle
amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, non si
applica all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Agli effetti del precedente comma, al decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 598, nell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 22 luglio 1971, n. 583, e' soppressa la lettera g) del primo
comma.