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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e' cosi'
modificato:
"Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo,
secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4
novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge
31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni,
nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'articolo 2
della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente elevato di
lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma
e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6
milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari
che, alla data del 1 luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione
del decreto di concessione del contributo.
L'aumento di cui al comma precedente e' altresi' concesso
proporzionalmente a favore di coloro che hanno gia' iniziata la
ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da
liquidare posteriormente al 1 luglio 1976, anche a prescindere dalle
perizie effettuate, nonche' per l'esecuzione ai prezzi correnti dei
lavori indispensabili per il completamento e la funzionalita' delle
unita' immobiliari, ancorche' non previsti nel progetto originario.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti
degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del
precedente articolo 1".