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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Dopo il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti i
seguenti:
"Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le societa'
che controllano da almeno un anno altre societa' in relazione ai
finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime.
La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti
concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di
opposizione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - BISAGLIA -
MORLINO - LA MALFA -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO