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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennita'
speciale mensile di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e' corrisposta al personale ivi
indicato che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della
predetta legge, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella
seguente misura:
a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli
ufficiali: L. 120.000;
b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: L.
100.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i
sottufficiali: L. 80.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per
gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia
postali e per il rimanente personale militare non di leva: L. 72.000.
Tale indennita' e' estesa al personale che, precedentemente
all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla
provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua
gia' previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
1960, n. 671.
Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, ove superi l'esame previsto dall'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica predetto per la carriera
immediatamente inferiore a quella di appartenenza, e' corrisposta
l'indennita' nella misura prevista per la carriera inferiore
medesima.
Al personale di cui al comma precedente che abbia conseguito il
passaggio alla carriera immediatamente superiore perdendo il diritto
all'indennita' di seconda lingua, dall'entrata in vigore della
presente legge, e' corrisposta l'indennita' gia' in godimento
rivalutata ai sensi del presente articolo.