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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n.
1002, e' sostituito dal seguente:
"I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla
lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono
essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo
stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - BISAGLIA -
ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO