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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contingente indicato nel primo comma dell'articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
aumentato a 1.450 unita'. Alla copertura delle vacanze che si
verranno cosi' a determinare nel contingente a seguito del predetto
aumento, si procedera' mediante assunzioni graduali per non piu' di
150 unita' all'anno. Nei primi due anni di applicazione della
presente legge la predetta aliquota e' aumentata a 200.
Il contingente puo' essere aumentato di una entita' pari ai posti
eventualmente non assegnati nell'anno precedente.