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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975,
n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e'
aggiunto il seguente comma:
"Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i
soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle
circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di
servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni
d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a
operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di
attivita' di soccorso".