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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La Cassa per la formazione della proprieta' contadina puo' operare
interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra,
sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilita'
finanziarie annuali, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16,
primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - MARCORA -
FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO