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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di
navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina
mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini,
emanati da autorita' straniere, di fornire informazioni ovvero di
consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e
contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli
e servizi marittimi.
Chiunque viola la disposizione del comma precedente e' punito con
la sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire un milione. Si
applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706,
e successive modificazioni.