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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di provvedere alla concessione a ciascuna nave adibita
alla pesca professionale marittima entro gli Stretti di un contributo
straordinario alle spese di gestione, limitatamente all'esercizio
finanziario 1980, commisurato alle miglia percorse nell'esercizio
medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per
l'anno 1980.
I criteri per l'erogazione del contributo di cui al precedente
comma sono stabiliti con decreto del Ministro della marina
mercantile, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sentito il parere della commissione consultiva
centrale della pesca marittima. L'erogazione del contributo deve
comunque avere cadenza trimestrale.
II contributo non e cumulabile con quelli aventi analoghi effetti,
erogati da enti pubblici diversi dallo Stato.