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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che sostituisce,
riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali
delle predette armi di cui al quadro I della tabella n. 1 annessa
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e i
ruoli normali delle stesse armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI
della predetta tabella.
I quadri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono sostituiti
dal quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della
presente legge. Detto quadro mantiene validita' sino al 31 dicembre
1985.
I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.
1137 e successive modificazioni, assumono la numerazione conseguente
alla nuova formulazione assunta dall'articolo 6 della predetta legge
per effetto di quanto indicato nel successivo articolo 2.
Gli ufficiali di grado inferiore a generale iscritti nel ruolo
normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio
sono ripartiti, ai fini dell'impiego, per armi. L'assegnazione
all'arma e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica che
conferisce la nomina ad ufficiale.
Gli ufficiali gia' iscritti nei ruoli normali delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, all'atto del transito nel
ruolo normale unico, conservano l'arma del ruolo di provenienza.