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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed
i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda
per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del
mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto,
per le pensioni indicate alle lettere a) e d).